VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Con il termine vibrazione ci si riferisce ad una oscillazione meccanica attorno ad un punto d'equilibrio. L'oscillazione può essere periodica, come per esempio il moto di un pendolo, oppure casuale, come per esempio il movimento di una gomma su una strada asfaltata; l'unità di misura della frequenza per le oscillazioni periodiche è l'Hertz che corrisponde a quante volte, in un secondo, si ripresenta la stessa configurazione. Le vibrazioni sono un fenomeno spesso indesiderato in quanto possono disperdere energia e creare suoni e rumori indesiderati. Queste si distinguono in:

  • Vibrazioni libere che si verificano quando un sistema meccanico vibra e non è sottoposto ad alcuna forzante.
  • Vibrazioni forzate che si hanno quando una forzante è applicata al sistema.

Le vibrazioni del vibratore, o delle macchine vibranti, vengono sfruttate generalmente dalle aziende  per migliorare un prodotto o una lavorazione, mentre la vibrazione di un motore è data principalmente dalla sua struttura costruttiva, infatti a seconda del tipo di motore si potrà avvertire delle vibrazioni più o meno forti,  le quali vengono ridotte da molte case costruttrici attraverso vari sistemi, come per esempio cercare di equilibrare l'albero motore o di applicare l'equilibratore, un albero in sincronia con l'albero motore, che, essendo munito di un peso decentrato dall'asse di rotazione, genera una vibrazione opposta a quella del motore, eliminandola; oppure si può ricorrere all'applicazione di spessori di gomma, che assorbono gran parte della vibrazione. Oggigiorno si da molta importanza agli effetti delle vibrazioni fisiche sul corpo umano e su come prevenirne i danni, attualmente sono ancora in corso diversi studi sui diversi distretti del corpo, ma si è già arrivati a dimostrare come siano deleteri per la colonna vertebrale. A tale proposito il Decreto Legislativo sulla sicurezza sul lavoro prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Prima di guardare ai vari metodi contro il rischio di esposizione alle vibrazione è bene chiarire cosa si intende per:

  • Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, cioè le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; il valore d’azione giornaliero invece, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2;
  • Vibrazioni trasmesse al corpo intero, che sono le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; il valore d’azione giornaliero invece, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2;
  • Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
  • Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

 

Il datore di lavoro deve valutare i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e attraverso il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

Il datore di lavoro deve tenere conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • I valori limite di esposizione e i valori d’azione;
  • Gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
  • Gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  • Le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
  • L’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
  • Il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
  • Condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
  • Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

 

Nel caso in cui siano superati  i valori d’azione, il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne potrebbero conseguire, considerando in particolare:

  • Altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
  • La scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
  • La fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuino la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
  • Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
  • La progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
  • L’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
  • La limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • L’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
  • La fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

 

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione viene superato, il datore di lavoro deve prendere misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individuare le cause del superamento e adattare, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione devono inoltre essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria, la quale viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. I lavoratori esposti a vibrazioni devono anche essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto. Nel caso poi di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.



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