Il DPR 462/01 stabilisce l'obbligo, per tutti i Datori di Lavoro con almeno un dipendente nella propria azienda, di far eseguire la verifica periodica messa a terra sugli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale.
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COSA DICE LA LEGGE
Il D.P.R. 22 Ottobre 2001 N. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
definisce l'obbligo per il Datore di lavoro di sottoporre gli impianti a verifica periodica.
Non si tratta di una novità. In realtà le verifiche periodiche nei luoghi di lavoro sono obbligatorie sin
dal 1955; tutta via il DPR 462/01 fornisce precise indicazioni sul attribuzione di responsabilità e sull' individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche :
-
L'unico responsabile dell'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie entro le scadenze
previste è il datore di lavoro.
-
Le verifiche di legge possono essere effettuate da Organismi abilitati dal Ministero dello
Sviluppo Economico ( ex Ministero delle Attività Produttive ).
Cos'è cambiato – Iter burocratico
Una volta realizzato l'impianto, l'installatore deve eseguire le verifiche iniziali previste dalle norme e dalle
disposizioni di legge e rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 22.01.2008 N. 37 ( DM 37/08 ).
Per gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il DPR 462/01 introduce di fatto una maggior responsabilità anche per l'installatore, attribuendo alla dichiarazione di conformità valore di omologazione dell'impianto realizzato.
Essa deve anche riportare le descrizioni dell'opera eseguita, le normative di riferimento ed in allegato il
progetto ( ove obbligatorio ).
Il datore di lavoro, solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, può mettere in esercizio
l'impianto ed entro trenta giorni da tale momento, deve provvedere a trasmettere una copia del documento di conformità all'INAIL ed una copia alla ASL/ARPA territoriale competente.
In alternativa, nei comuni in cui è stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, è possibile presentare allo stesso la dichiarazione di conformità.
Il documento di conformità, deve essere conservato presso il luogo dell'impianto, assieme alla attestazione
di avvenuta denuncia dell'impianto rilasciata dagli Enti competenti ( INAIL, ASL/ARPA o Sportello Unico ).
Nel caso di installazione nei luoghi con pericolo di esplosione la denuncia degli impianti deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, alla ASL/ARPA territorialmente competente che provvederà all'omologazione effettuando la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08, la dichiarazione di conformità da
considerare è quella rilasciata dall'installatore dell'impianto ai sensi dell'articolo 9 della precedente legge 5 marzo 1990, N. 46.
Nel caso in cui non fosse disponibile la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell DM 37/08 o della legge 46/90, è possibile sostituire tale atto con una dichiarazione di rispondenza resa da un soggetto avente i requisiti previsti dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08.
Periodicamente il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifiche ai sensi del DPR 462/01 da parte di un Organismo Abilitato quale PuntoSicurezzA S.r.l. . Quest'ultimo rilascia il verbale di verifica con l'esito dei controlli effettuati che deve essere tenuto dal Datore di lavoro a disposizione dell'autorità di vigilanza.
In caso di modifica sostanziale degli impianti, di trasferimento o cessazione dell'attività, il Datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL e alle ASL/ARPA competenti per territorio le avvenute variazioni.
Quando verificare gli impianti
Il DPR 462/01 stabilisce l'obbligo di far verificare gli impianti con la seguente periodicità:
Ogni 2 anni per
-
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici,
nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri; - Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Ogni 5 anni per
- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.
Il Datore di lavoro è tenuto a procedere all'effettuazione di una verifica straordiaria da parte
dell'Organismo abilitato in caso di :
- Esito negativo della verifica periodica
- Modifica sostanziale dell'impianto
In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.
Il DPR 462/01 prevede comunque la possibilità per il Datore di lavoro di richiedere, in ogni momento
a sua discrezione, all'Organismo abilitato, quale PuntoSicurezzA S.r.l., l'effettuazione di una verifica straordinaria sugli impianti.
Impianti vecchi e nuovi:
un servizio di interesse generale
Il D.P.R. 462/01 riguarda sia i nuovi impianti sia quelli già esistenti ed in particolare si rivolge a :
-
Impianti verificati o denunciati alla Autorità competenti da più di 2 anni se la relativa periodicità è biennale ( installati in locali medici, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, cantieri e locali
pericolosi ); -
Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, denunciati o verificati da più di 5 anni se per essi è prevista una periodicità quintennale ( installati quindi in tutti i luoghi
diversi da quelli elencati al punto precedente ).
Si ricorda che la denuncia dell'impianto, prima dell'entrata in vigore del DPR 462/01, era prevista dal DM 12/09/1959 tramite la presentazione dei modelli A/B/C rispettivamente per impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, per impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, per impianti di messa
a terra e per installazioni in luoghi pericolosi.
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