LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI NEI LUOGHI DI LAVORO
Archivio Infor.mo.: incidenti in diverse attività correlati all’assenza o all’uso errato di occhiali di protezione. Attività edili, attività agricole e di giardinaggio. La dinamica degli incidenti, la classificazione e la marcatura degli occhiali.
La rubrica “ Sbagliando si impara” si è soffermata sugli incidenti in cui si rimarca l’assenza o la non adeguatezza degli occhiali protettivi. Dispositivi di protezione individuale (DPI) che in molte attività possono proteggere la salute dei lavoratori, evitare incidenti o ridurne la gravità. Le dinamiche che raccontiamo, tratte dalle schede di INFOR.MO strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio, si riferiscono a diversi comparti lavorativi in cui gli occhiali protettivi possono essere una importante misura di prevenzione.
Il caso
Il primo caso che affrontiamo è relativo ad attività di bonifica dell’amianto del tetto di un capannone. Un lavoratore – proprietario del capannone, nonché committente e direttore dei lavori di bonifica amianto – sale sul tetto utilizzando un trabattello, per verificare l'esecuzione dei lavori e per provare un nuovo prodotto per la pulizia delle lastre in cemento amianto. Una volta sul tetto mette un piede su una lastra in vetro resina che si rompe sotto il suo peso facendolo precipitare al suolo e procurandogli un trauma cranico. L'infortunato “non indossava scarpe di sicurezza e cintura di sicurezza in quanto il camminamento costituito dalle travi di cemento armato precompresso a sezione Y consentiva agevoli spostamenti nel corso della sua mansione di controllo”. La giornata era abbastanza soleggiata e l'infortunato indossava solo occhiali da vista. È possibile che la caduta sia stata favorita da un abbagliamento del sole. Al di là dell’errore procedurale del camminamento sul tetto con lastre vetroresina, forse un semplice paio di occhiali da sole potevano evitare l’incidente.
Il secondo caso è relativo ad attività di abbassamento delle reti antigrandine su dei frutteti.
Un lavoratore, che opera come avventizio agricolo presso un’azienda agricola, si trova ad operare nel frutteto per l’abbassamento delle reti antigrandine. “Queste sono posizionate sopra i filari sostenute da fili di ferro disposti in modo orizzontale ad un’altezza di 3,50 mt circa da terra. Il filare dispone inoltre di un tirante, sempre in fil di ferro, posto in maniera perpendicolare, con lo scopo di collegare i due lati estremi del triangolo di sostegno, posto ad una distanza di circa 15 mt l’uno dall’altro”. Le reti sono legate al centro del filare in posizione di chiusura e per renderle attive, un lavoratore deve aprirle mediante rotolamento, fino a raggiungere il cavo metallico laterale.
Per effettuare queste operazioni ci si avvale di un carro agricolo attrezzato, trainato da un trattore. “Per salire in quota sul carro è utilizzata una scaletta verticale, posta nella parte posteriore che conduce al pavimento in metallo munito di parapetto sui quattro lati”. Il lavoratore, assieme ad un suo collega, è in posizione eretta con i piedi sul pavimento del carro “con il capo all’altezza lineare del tirante metallico posto perpendicolarmente al filare. Solitamente quando il carro avanza tra i filari, in prossimità dell’ostacolo ‘tirante-cavo’ metallico, viene effettuata l’operazione di abbassare il capo per lo spazio necessario ad evitarlo”. In questo caso il lavoratore abbassa la testa, ma “non della misura sufficiente ad evitare il contatto con il tirante metallico”. Viene colpito all’occhio destro e, portato in ospedale, subisce un intervento di un paio d’ore all’occhio con ricovero di circa di 45 giorni.
Il lavoratore indossava “la tuta da lavoro, i guanti in crosta fine gli stivali con i tappi antiscivolo e berretto”. Aveva partecipato a corsi di formazione. Tuttavia dall’indagine “sono emerse violazioni alle norme antinfortunistiche che hanno contribuito al verificarsi dell’evento”. Ad esempio “il carro agricolo adibito a piattaforma mobile utilizzato per l’apertura dei teli antigrandine non era dotato di adeguate ed idonee misure precauzionali atte ad impedire eventuali pericoli per l’operatore a bordo della piattaforma durante gli spostamenti della stessa. Inoltre se l’infortunato avesse utilizzato DPI (occhiali) il danno sarebbe stato inferiore”.
Il terzo caso è relativo a lavori di giardinaggio con piantumazione di piante e fiori e relativi lavori agricoli e di potatura. Mentre il lavoratore sta effettuando alcuni lavori di potatura di una pianta bouganville in una casa privata, gli cadono gli occhiali a terra. Nel piegarsi per raccoglierli, urta accidentalmente contro un ramo sporgente del suddetto rampicante, ferendosi all'occhio destro.
Infine un quarto caso è relativo ad attività di applicazione di battiscopa e tinteggiatura interna di un edificio. Il datore di lavoro sta applicando dei battiscopa in legno all'interno di una abitazione; mentre con il martello batte su un chiodino in acciaio, questo si spezza e una parte gli penetra nell'occhio sinistro. Al momento dell'incidente “l'infortunato indossava degli occhiali antinfortunistici che si erano spostati durante le operazioni non riparando l'occhio dal pezzo di chiodo”.
La prevenzione
Per la protezione degli occhi dalle radiazioni solari si ricorda, ad esempio, che sono da scegliere i “prodotti conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1836 in quanto essa rappresenta lo strumento migliore per rispondere ai requisiti di sicurezza obbligatori stabiliti dalla legge”. Al di là della marcatura CE, “aggiungendo l’indicazione che il prodotto è conforme alla norma UNI EN 1836 il fabbricante dà al consumatore un’ulteriore garanzia: cioè che la sicurezza è stata ottenuta usando una norma tecnica riconosciuta”.
Gli occhiali “devono essere ben aderenti al fine di non permettere il passaggio della radiazione UV da sopra o da lato delle lenti”.
Riportiamo infine alcune informazioni tratte dal sito del CPT di Bergamo relative ai “protettori dell'occhio e del viso utilizzati contro i vari pericoli riscontrabili nell'ambiente lavorativo che potrebbero ledere l'occhio o compromettere la visione”.
Dopo aver ricordato che la norma di riferimento è l’UNI 10912 del 2000, nel sito si indicano i sistemi di classificazione generali:
– “classificazione per utilizzo previsto: all'interno della serie disponibili di norme europee per la protezione dell'occhio in attività lavorative esiste un certo numero di categorie d'uso riferendosi allo scopo, al campo di applicazione e contenuto, che possono essere riparte in tre categorie saldatura, laser, e altri usi;
-classificazione per forma: classificazione in tre categorie principali: occhiali (proteggono gli occhi ed offrono una protezione limitata alle cavità orbitali); maschere/occhiali a visiera (proteggono gli occhi e le cavità orbitali); ripari facciali (forniscono protezione sia agli occhi sia al viso).
Concludiamo con brevi indicazioni sulla marcatura per singola categoria e rischio, ricordando che “gli oculari sono marcati in modo distinto dalle montature; la marcatura consiste in una sequenza orizzontale di lettere e numeri sul oculare nel seguente ordine:
– numero di scala (solo per i filtri) 3 – 2.5;
– identificazione del fabbricante -lettera o simbolo X;
– classe ottica (ad eccezione delle coperture per filtri) 1,2 o 3;
– simbolo della robustezza incrementata o dell'energia di urto (dove applicabile) S,F,B,A;
– simbolo della resistenza all'arco elettrico (dove applicabile) 8;
– simbolo per i materiali fusi/solidi caldi (dove applicabile) 9;
– simbolo di resistenza ai danni superficiali da particelle fini (dove applicabile) K;
– simbolo di resistenza all'appannamento (dove applicabile) N”.
Pagina introduttiva del sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 1714, 1688, 2345 e 2659 (archivio incidenti 2002/2004).
FONTE: PuntoSicuro
Segui le Social Page!
Condividi il contenuto sui social!