Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole tecniche verticali (RTV) di prevenzione incendi per uffici, attività ricettive turistico – alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e attività commerciali.
Il Decreto Ministero dell’Interno 14 febbraio 2020 recante “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 6 marzo 2020 e in vigore dal prossimo 6 aprile 2020, assume particolare rilevanza perché riguarda le nuove regole tecniche verticali (RTV) di prevenzione incendi per uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e attività commerciali.
NB – il provvedimento non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte.
Antincendio scuole (sopra i 100 occupanti)
Si vanno a modificare le regole per le attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti.
Nello specifico, la regola tecnica classifica gli uffici in relazione al numero degli occupanti e alla massima quota dei piani. In base a queste variabili, stabilisce la strategia antincendio, la tipologia di compartimentazione e la gestione della sicurezza antincendio.
Antincendio uffici (oltre 300 occupanti)
- gli uffici sono classificati in relazione al numero degli occupanti e in relazione alla massima quota dei piani;
- in base a queste variabili si stabilisce la strategia antincendio, la tipologia di compartimentazione e la gestione della sicurezza antincendio.
Antincendio attività commerciali
- ne sono assoggettate le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti;
- vengono specificate le norme per ogni ambiente, ovvero per l’attività commerciale, lo spazio comune, il Mall (galleria interna all’attività commerciale anche su più piani) e la vendita da retrobanco;
- la strategia antincendio viene impostata in base alla classificazione per superficie lorda utile e numero di piani dell’attività commerciale.
Antincendio attività ricettive (oltre 25 posti letto)
Si tratta delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.
Nello specifico, si prevede:
- la classificazione delle singole attività in base al numero di posti letto e alla massima quota dei piani;
- in base a queste variabili si stabilisce la strategia antincendio, la tipologia di compartimentazione e la gestione della sicurezza antincendio.
Antincendio autorimesse
L’autorimessa e la sua superficie lorda utile vengono classificate in relazione:
Nello specifico, si prevede:
- alle caratteristiche prevalenti degli occupanti;
- alla superficie lorda;
- alla quota di tutti i piani.
Le valutazioni del rischio e le strategie antincendio devono essere svolte in base a:
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza;
- controllo dell’incendio, dei fumi e del calore;
- sicurezza degli impianti tecnologici.
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